Codice etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari

Il presente Codice, previsto dall’articolo 45.3. dello Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, ed in armonia con le altre disposizioni in esso contenute, si prefigge di uniformare i comportamenti dei soci e del personale dipendente all’applicazione dei Principi Fondamentali e dei valori del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (di seguito anche soltanto “Movimento” o “Croce Rossa”), nel rispetto dell’articolo 3 della Costituzione.

Disposizioni Generali - Capo I

Oggetto e finalità - Art.1
  1. Gli ideali del Movimento della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa si ma- nifestano in tutto il mondo, non solo negli effetti tangibili del lavoro in innumerevoli città, villaggi e quartieri, ma anche in maniera da influenzare le mentalità e il cuore delle persone. La CR/MR è percepita, in larga misura, come un “bene pubblico”: a disposizione di tutti, in tutto il mondo, per prevenire e ridurre la sofferenza umana. Tutto ciò che viene detto e fatto s’ispira ai Principi Fondamentali di Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. Questi Principi sono ba- sati su valori comuni, legati alle persone, all’integrità, al partenariato, alla diversità, alla leadership e all’innovazione, che guidano il modo di lavorare dellla CR/MR.
  2. Universalmente riconosciuti, oggetto di fiducia e tutela la giuridica, gli emblemi della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa e del Cristallo Rosso sono i simboli della presenza del Movimento. Un network rispettato, composto di decine di milioni tra volontari e membri, porta avanti un lavoro quotidiano.
  3. I soci e i dipendenti della C.R.I. promuovono la dignità delle persone in ogni luogo e agiscono in accordo con i Principi Fondamentali e con questo Codice etico.
  4. Il Codice etico e di buona condotta è un codice di comportamento cui han- no l’obbligo di attenersi e conformarsi coloro che, a qualsiasi titolo, fanno parte dell’Associazione e agiscono in essa.
  5. Qualsiasi azione non può prescindere dal rispondere positivamente alle seguenti domande: E’ quest’azione in accordo con i Principi Fondamentali e con il Codice di condotta? E’ quest’azione conforme alle politiche, procedure e linee guida? E’ quest’azione lecita secondo le leggi del paese in cui sono? Quest’azione mette in luce positivamente, o almeno non negativamente, me e la Croce Rossa Italiana?Esiste un’azione alternativa per cui io possa rispondere “sì” per ognuna di queste domande?
  6. Il codice etico è finalizzato alla realizzazione di un sistema di azione teso a garantire procedure e comportamenti volti a prevenire attività illegittime o illecite, a migliorare l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza dell’azione amministrativa e la qualità della regolazione, a soddisfare i bisogni della collettività, informando la stessa dei comportamenti che può attendersi dai destinatari indicati dall’articolo 2.
Ambito di applicazione - Art.2
  1. I destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente codice etico sono i Soci, i Presidenti e Commissari ad ogni livello, i componenti dei Consigli, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, consulenti e delegati Internazionali e, in generale, chiunque opera per conto della C.R.I..

  2. In particolare:

  • i Presidenti/Commissari e i componenti dei Consigli sono tenuti, nell’espletamento del mandato, ad ispirarsi ai principi del presente codice etico;
  • i dirigenti nell’espletamento delle proprie funzioni e nel dare concreta attuazione agli indirizzi degli organi politici, si ispirano ai principi del presente codice etico;
  • i Soci, i dipendenti, i collaboratori e chiunque opera per conto della C.R.I. sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del codice etico.
  1. I rapporti tra la Croce Rossa Italiana ed i propri Soci o Dipendenti sono re- golati dalle disposizioni statutarie, dai regolamenti interni, dai Contratti Col- lettivi Nazionali di Lavoro e dai regolamenti propri dell’Associazione, in con- formità agli Statuti ed alle Raccomandazioni del Movimento Internazionale.

I principi di riferimento - Capo II

Principi di riferimento - Art.3
  1. I destinatari indicati dall’articolo 2 ispirano i propri comportamenti ai 7 Principi e ai principi di onestà e correttezza, legalità, imparzialità e parità di trattamento, trasparenza e completa informazione, proporzionalità, assenza di abuso di potere, corretto utilizzo dei beni, nonché prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione, di cui al presente capo.
Onestà e correttezza - Art.4
  1. L’onestà è il principio fondamentale per tutte le attività della C.R.I. e costituisce elemento imprescindibile delle sue azioni.
  2. I comportamenti dei destinatari indicati all’articolo 2 sono improntati ai principi di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.
Legalità - Art.5
  1. I destinatari di cui all’articolo 2, agiscono nel rispetto delle norme e delle procedure previste dalla normativa vigente, vigilando affinché le decisioni, che incidono sulla collettività, siano conformi alla legge ed al pubblico interesse,
Imparzialità e parità di trattamento - Art.6
  1. I destinatari di cui all’articolo 2:

  2. garantiscono il rispetto del principio della parità di trattamento, ovvero, nell’ipotesi di disparità di trattamento, che la stessa sia giustificata da aspetti obiettivi e pertinenti al caso concreto;
  3. evitano qualsiasi discriminazione ingiustificata tra i cittadini basata su nazionalità, genere, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualunque altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, handicap, età od orientamento sessuale.
Trasparenza e completa informazione - Art.7
  1. I destinatari indicati dall’articolo 2 ispirano i propri comportamenti ai 7 Principi e ai principi di onestà e correttezza, legalità, imparzialità e parità di trattamento, trasparenza e completa informazione, proporzionalità, assenza di abuso di potere, corretto utilizzo dei beni, nonché prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione, di cui al presente capo.
Proporzionalità - Art.8
  1. I destinatari di cui all’articolo 2, in osservanza del Principio Fondamentale d’Imparzialità, assicurano la proporzionalità tra risorse e bisogni e che le misure adottate siano proporzionali all’obiettivo perseguito.
Assenza di abuso di potere - Art.9
  1. I destinatari indicati dall’articolo 2 ispirano i propri comportamenti ai 7 Principi e ai principi di onestà e correttezza, legalità, imparzialità e parità di trattamento, trasparenza e completa informazione, proporzionalità, assenza di abuso di potere, corretto utilizzo dei beni, nonché prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione, di cui al presente capo.
Corretto utilizzo dei beni - Art.10
  1. I documenti, gli strumenti di lavoro, le postazioni informatiche, i servizi telematici, gli apparecchi di telefonia fissa e mobile, i veicoli e gli altri beni materiali e immateriali della C.R.I.:
  2. sono utilizzati esclusivamente e strumentalmente per la realizzazione dei fini istituzionali e con le modalità fissate dalla C.R.I.;
  3. non possono essere utilizzati per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi, ferma restando l’applicazione di specifiche disposizioni normative;
  4. sono utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio;
  5. sono utilizzati con osservanza ai criteri di economicità e sostenibilità ambientale.
Prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione - Art. 11
  1. I destinatari di cui all’articolo 2 perseguono unicamente gli interessi e fini della C.R.I. e in particolare, si adoperano al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse, astenendosi in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tali situazioni di conflitto di interesse, ovvero in presenza di evidenti ragioni di opportunità.
  2. La C.R.I., in coerenza con i principi di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi.
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Statuto Associazione
Croce Rossa Italiana

Diritti e doveri - Capo III

Responsabilità della CRI nei confronti degli appartenenti - Art.12
  1. In base alle raccomandazioni della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, l’Associazione Italiana della Croce Rossa deve:
  2. mantenere al centro le persone ed il loro valore come individui unici;
  3. incoraggiare lo spirito di volontariato;
  4. stimolare in particolare i giovani, tenendo conto che la metà della popolazione del globo ha meno di 21 anni;
  5. promuovere l’innovazione e la creatività, valorizzando lo spirito d’iniziativa di ciascun membro;
  6. fare in modo che gli appartenenti alla C.R.I. si sentano i benvenuti garantendo l’integrazione nella vita della Società Nazionale;
  7. cercare l’eccellenza nel suo lavoro, assicurando una leadership integra, trasparente e condivisa;
  8. insistere sull’importanza della collaborazione con gli altri per l’espletamento dei vari compiti;
  9. assicurare l’orientamento dei nuovi Soci e dare le disposizioni necessarie alla loro formazione, affinché possano svolgere in modo adeguato e professionale i compiti loro assegnati;
  10. identificare i bisogni, trovare le risposte necessarie ed elaborare programmi ai quali i Soci possano partecipare condividendone gli obiettivi;
  11. garantire l’integrazione degli appartenenti alla C.R.I. nella vita associativa della Società Nazionale;
  12. assicurare l’orientamento dei nuovi Soci e dare le disposizioni necessarie alla loro formazione;
  13. fornire agli appartenenti alla C.R.I. la documentazione necessaria per essere aggiornati regolarmente sulle questioni concernenti il Movimento, a livello nazionale ed internazionale;
  14. consegnare ai Soci e ai Dipendenti il testo del presente Codice etico e di buona condotta.
Diritti degli appartenenti alla CRI - Art.13
  1. I rapporti tra l’Associazione ed i propri Soci o Dipendenti sono regolati dalle disposizioni dello Statuto, le normative in materia e dal presente Codice.
  2. Compiti – Il Socio ha il diritto di aver assegnati dei compiti e delle responsabilità che corrispondano alla sua indole ed alla sua preparazione.
  3. Uguaglianza – L’appartenente alla C.R.I. ha diritto ad essere trattato, in ogni circostanza, in modo equo, indipendentemente da genere, razza, lingua, orientamento sessuale, convinzioni politiche, filosofiche o religiose.
  4. Protezione – L’appartenente alla C.R.I. ha diritto alla protezione dell’Associazione contro ogni ingerenza o aggressione dei quali sarà vittima in ragione della sua funzione. L’Associazione ha il dovere di prendere pubblicamente la difesa del Socio o Dipendente vittima di accuse gravi non fondate, per ristabilire il suo onore e la sua reputazione. In caso di difficoltà professionali o personali che hanno influenza sul suo impegno, l’appartenente alla C.R.I. può fare appello per via gerarchica, per trovare soluzioni adeguate.
  5. Libertà d’espressione – La libertà d’espressione è un diritto fondamentale dell’ appartenente alla C.R.I.. Anche le critiche costruttive, infatti, trasmesse tramite i canali interni appropriati, contribuiscono al dinamismo interno dell’Associazione. Per quanto concerne le dichiarazioni all’esterno dell’Associazione, si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli seguenti del presente Codice.
  6. Diritti di privacy – Il trattamento di dati personali, di notizie e fonti che rientrano nella sfera della privacy di ogni individuo, socio o dipendente, sono per legge tutelate. È dovere di tutti gli associati mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell’esercizio delle proprie attività. È diritto di tutti gli associati rivendicare il rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all’identità personale e della dignità degli interessati, rientrando questa materie nella sfera della tutela delle libertà personali costituzionalmente garantite.
  7. Uguale trattamento I soci tutti hanno il diritto-dovere di garantire imparzialità e indipendenza nell’esercizio dei compiti e delle funzioni affidate, anche al fine di garantire la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei cittadini.
  8. Buona Fede – E’ garantita a tutti la libertà di candidarsi a cariche elettive, questa deve compiersi in assenza di qualsiasi conflitto di interesse tra le proprie attività e quelle richieste dall’Associazione di appartenenza qualora si arrivi a ricoprire cariche elettive all’interno della stessa.
Responsabilità degli appartenenti nei confronti della CRI - Art.14
  1. Gli appartenenti alla CRI sono tenuti a:
  2. conoscere e osservare il Codice etico e di Buona Condotta dell’Associazione, lo Statuto e le principali normative che regolano l’ordinamento dell’Associazione e le attività dei suoi Soci;
  3. agire secondo i 7 Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e promuovere la loro diffusione, condividendo la politica di volontariato della Croce Rossa;
  4. rispettare le regole concernenti l’uso dell’emblema e impedirne ogni abuso;
  5. essere consci che, lavorando per il Movimento Internazionale, essi rappresentano il Movimento e i suoi ideali;
  6. prestare costantemente attenzione ai bisogni delle persone, anche quando non si è in servizio attivo o non si indossa la divisa;
  7. espletare la propria missione senza discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, il genere, la razza, l’orientamento sessuale, le opinioni politiche o le credenze filosofiche o religiose dei fruitori o beneficiari dei servizi svolti;
  8. rispettare il desiderio di discrezione di coloro che sono aiutati;
  9. instaurare rapporti di lavoro positivi con gli altri volontari o colleghi, prendendo coscienza dell’importanza dell’interazione;
  10. rispondere ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità;
  11. servire le persone nella misura dei mezzi e delle   risorse disponibili, dimostrandosi aperti e perseveranti nella propria azione.
Doveri degli appartenenti alla CRI - Art.15
  1. Gli appartenenti sono tenuti ad agire in osservanza delle seguenti disposizioni:
  2. Lealtà – L’appartenente alla C.R.I. è legato all’Associazione da spirito e sentimenti di lealtà. Agisce secondo i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e promuove la loro diffusione.
  3. Imparzialità – Nell’esecuzione dei propri compiti l’appartenente   alla

C.R.I. è onesto, imparziale ed equo. Evita qualunque comportamento arbitrario che possa recare danno a una persona, un gruppo o ad una qualunque entità. In ogni circostanza risponderà ai bisogni legittimi dell’individuo senza trattamento preferenziale o discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, la razza, la lingua, il genere, le opinioni politiche, filosofiche o le credenze religiose.

  1. Indipendenza – L’azione dell’appartenente alla C.R.I. è basata sui Principi Fondamentali del Movimento Internazionale e sulle regole etiche adottate nel presente Codice. La sua condotta non può essere influenzata dai fattori esterni, compresi quelli di natura politica, né alterata da interessi personali.
  2. Responsabilità – L’appartenente alla C.R.I., conscio dell’importan za dei propri compiti e delle correlate responsabilità, si comporta in modo tale da conquistare e mantenere la fiducia delle comunità nei confronti dell’Associazione, anche offrendo il miglior servizio possibile nel rispetto dell’individuo e prestando costantemente attenzione ai bisogni delle persone.
  3. Competenza ed efficacia – L’appartenente alla C.R.I. agisce in base alle proprie competenze e conoscenze per eseguire al meglio e con rigore i compiti che gli sono affidati. Applica le procedure stabilite dall’Associazione con efficacia ed attenzione. Risponde ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità.
  4. Responsabilità delle risorse – L’appartenente alla C.R.I. deve utilizzare le risorse disponibili secondo i criteri di economicità e sostenibilità ambientale.
  5. Rispetto dell’emblema – L’appartenente alla C.R.I. agisce nel rispetto delle regole concernenti l’uso dell’emblema (così come stabilito dalle Convenzioni di Ginevra, i Protocolli aggiuntivi e le direttive sull’utilizzo dell’emblema) e ne impedisce ogni abuso.
  6. Conflitto d’interesse – L’appartenente alla C.R.I. deve evitare il conflitto d’interesse nell’esercizio delle funzioni assegnate e agire nell’interesse superiore della Croce Rossa Italiana, ponendo tali interessi sopra qualsiasi altro, compresi quelli di membri della famiglia o persone vicine. Il conflitto d’interesse nasce da una situazione nella quale l’interesse privato o personale è suscettibile d’influenzare l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni istituzionali. L’interesse privato o personale dell’appartenente alla C.R.I. comprende ogni vantaggio in favore di se stesso o di terzi a lui connessi.
  7. Interessi economici – L’appartenente alla C.R.I. non può conservare o acquisire, direttamente o indirettamente, all’infuori di quanto previsto, degli interessi di natura economica o di importanza tali che siano suscettibili di compromettere la sua indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni.
  8. Regali – Una prudenza particolare è raccomandata all’appartenente alla C.R.I. allorquando gli sono offerti regali in relazione alla sua attività. Quale regola generale l’interessato scoraggerà il dono di qualunque regalo che non sia di modico valore.
  9. Pubblicazioni e Conferenze – E’ vietato all’appartenente alla C.R.I.   il rilascio di interviste a soggetti terzi; l’organizzazione di conferenze stampa o la pubblicazione di testi o articoli relativamente ad attività o materie rientranti nei compiti e nelle finalità istituzionali della Croce Rossa Italiana. I presidenti dei Comitati, ai vari livelli territoriali, sono in via esclusiva gli organi titolati a gestire i rapporti con organi di stampa o di comunicazione di qualsivoglia natura, secondo il criterio di competenza determinato dalla dimensione locale, provinciale, regionale o nazionale dell’argomento o attività oggetto della comunicazione ovvero della specifica competenza attribuita per materia dallo Statuto o dai Regolamenti interni alla titolarità dei vari Organi Centrali o territoriali della C.R.I.. Nel rispetto dell’applicazione del medesimo criterio sono disciplinate le richieste di collaborazione di Enti, Istituti ed Organismi per l’elaborazione di dati statistici, storici, sociologici e scientifici riguardanti l’Associazione. Tutti i documenti prodotti dall’Associazione sono riservati. L’accesso ai documenti è disciplinato ai sensi della Legge 241/90.
  10. Riservatezza – La disponibilità e la trasparenza dell’amministrazione pubblica non esentano l’appartenente alla C.R.I. dal dovere di discrezione e riservatezza. L’appartenente alla CRI non può comunicare, in qualunque forma, ad una persona non qualificata, documenti o informazioni delle quali viene a conoscenza in occasione delle sue funzioni e non potrà renderli pubblici. Lo stretto rispetto delle regole relative all’accesso ed alla diffusione delle informazioni costituisce un obbligo fermo ed ogni mancanza sarà suscettibile di misure disciplinari e – ricorrendone le circostanze di denuncia penale.
  11. Denunce – Nel quadro delle proprie funzioni l’appartenente alla C.R.I. è tenuto a informare per vie interne ogni irregolarità che avrà constatato. È peraltro fondamentale astenersi dal rilasciare dichiarazioni eventualmente diffamatorie rivolte all’Associazione, privilegiando quindi le vie gerarchiche interne per ogni tipologia di segnalazione e commenti faziosi o di denuncia. Facendo ciò l’interessato ha il dovere di assicurarsi dell’esattezza e della pertinenza delle sue affermazioni.

Disposizioni attuative - Capo IV

Violazioni del codice etico - Art.16
  1. La violazione del presente codice etico lede il rapporto di fiducia instaurato tra i destinatari indicati dall’articolo 2 e la C.R.I., il corretto svolgimento degli obblighi connessi al rapporto medesimo, e può determinare il sorgere di responsabilità e l’applicazione delle sanzioni previste da leggi, regolamenti e contratti, ferma restando la possibilità della C.R.I., il cui interesse è leso dalla violazione, di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
  2. L’insieme delle regole del presente Codice e dei suoi allegati costituisce una serie di obblighi che l’appartenente alla C.R.I. deve accettare con consapevolezza e precisione. Il non rispetto di tali norme e i comportamenti difformi alle regole e ai doveri che violano i regolamenti comporta l’adozione di sanzioni commisurate alla gravità della violazione, secondo le procedure indicate dai relativi regolamenti interni.

Nota di modifica ed interpretazione

Oggetto e finalità - Art. 1
Il Codice si prefigge di uniformare i comportamenti del personale dipendente e dei soci all’applicazione dei Principi Fondamentali e Valori del Movimento di Croce Rossa, nel rispetto dell’ art. 3 della Costituzione.
Contesto normativo di riferimento - Art. 5

La cornice legale, nella quale operano i destinatari di cui all’art.2, è costituita dagli Statuti e i regolamenti interni della Croce Rossa Italiana, la legislazione nazionale vigente, anche con riferimento alla normativa vigente in materia di pubblico impiego (di natura pattizia e non), le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i relativi Protocolli Aggiuntivi, gli Statuti e le risoluzioni del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le risoluzioni e le decisioni dell’ Assemblea Generale della Federazione Internazionale.
Clausola di non discriminazione - Art. 6

Con riferimento a “i casi di ineguale trattamento possano essere giustificati da ragioni obiettive“, al fine di evitare qualunque fraintendimento circa l’interpretazione della lettera a), si specifica il riferimento al trattamento e protezione offerti dal Diritto Internazionale Umanitario o dalla Legislazione Internazionale sui Diritti Umani ai pù vulnerabili, quali bambini e donne o nel caso siano richiesti competenze specifiche certificate o idoneità fisiche (es. certificato medico per poter svolgere servizio di pronto soccorso o attività OPSA, etc)

Al fine di non limitare il campo della non discriminazione la lettera b) è da intendersi integrata e specificato con “... opinioni politiche o di altro genere, o qualunque criterio analogo”

La parola “cittadini” è da ritenersi sostituita da “persone”.

Salvaguardia contro il conflitto di interesse - Art. 11,15

L’ articolo 15 è da riferirsi ai membri dell’ Associazione e fa speciale riferimento a quei membri che sono titolari di un ufficio, o che sono stati eletti o nominati in posizione politica di alto livello nella pubblica amministrazione o di un partito politico. Al fine di proteggere l’integrità dell’ Associazione si richiama la perentorietà che i membri di organi decisionali siano obbligati ad agire unicamente nell’ interesse della Croce Rossa Italiana e, in caso di conflitto di interesse, si astengano dal prender parte al momento decisionale della Società.

Nei casi nei quali essi non si astengano dal prender parte al processo decisionale, si considerano integrative dell’articolo 11, le seguenti salvaguardie: “Mancando di astenersi dal partecipare ad attività o decisioni come minimo il membro dovrà fare il massimo per assicurare che le sue funzioni non siano fonte di conflitto di interesse. Nel caso di conflitto di interesse, il membro si asterrà dal prender parte a processi decisionali e detto conflitto verrà risolto nell’ unico interesse della Croce Rossa Italiana”.

Responsabilità della CRI nei confronti degli appartenenti - Art. 12

L’ articolo 15 è da riferirsi ai membri dell’ Associazione e fa speciale riferimento a quei membri che sono titolari di un ufficio, o che sono stati eletti o nominati in posizione politica di alto livello nella pubblica amministrazione o di un partito politico. Al fine di proteggere l’integrità dell’ Associazione si richiama la perentorietà che i membri di organi decisionali siano obbligati ad agire unicamente nell’ interesse della Croce Rossa Italiana e, in caso di conflitto di interesse, si astengano dal prender parte al momento decisionale della Società.

Nei casi nei quali essi non si astengano dal prender parte al processo decisionale, si considerano integrative dell’articolo 11, le seguenti salvaguardie: “Mancando di astenersi dal partecipare ad attività o decisioni come minimo il membro dovrà fare il massimo per assicurare che le sue funzioni non siano fonte di conflitto di interesse. Nel caso di conflitto di interesse, il membro si asterrà dal prender parte a processi decisionali e detto conflitto verrà risolto nell’ unico interesse della Croce Rossa Italiana”.

Diritti e doveri appartenenti alla CRI - Art. 13,15

Con l’ entrata in vigore del Codice, alcuni Soci e Rappresentanze sindacali hanno sollevato alcune perplessità sugli articoli attinenti alle libertà di manifestazione del pensiero degli appartenenti. In merito va fatta una coerente lettura dell’ art. 13 lettera d) in combinato disposto con l’art. 15 lettere k) I) m). L’articolo 13 stabilisce, un principio fondamentale, come quello del diritto d’ espressione.Per quanto concerne l’art. 13, lettera d), il termine “costruttivo” non costituisce un limite di contenuto della critica, restando garantito il diritto di informazione e di critica dell’esistente, subordinato al limite esplicito del buon costume e ad altri, fondati via via da dottrina e giurisprudenza, su principi impliciti desunti dalla Costituzione. Fermo restando che sono già regolamentate da altre fonti le limitazioni/diritti di dare e ricevere informazioni a chiunque e da chiunque, il riferimento ai canali interni appropriati, è da intendersi come esplicazione del già vincolante principio del buon andamento dell’ Amministrazione (art. 97 Cost.), rilevante per i pubblici dipendenti.

Per quanto attiene l’art 15, lettera K), la disposizione ha lo scopo di salvaguardare I’omogeneità delle informazioni che riguardano l’ Associazione davanti all’opinione pubblica e ai partner istituzionali. L’ assegnazione di responsabilità chiare ai Presidenti/Commissari, quali rappresentanti dell’ Associazione sul territorio, come previsto dallo Statuto vigente, mira a salvaguardare l’immagine, I’unità e I’integrità dell’operato, delle strategie e delle politiche, richiamando i soggetti responsabili dell’associazione rispetto all’estemo. La disposizione non intende limitare in nessun modo gli spazi della normale vita partecipativa e democratica dei Soci, così come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti. Con particolare riferimento ai dipendenti, il Codice va letto in coerenza con i diritti sindacali, ampliamente regolati dalla legge 300/70, agli artt. 1; 8; 28 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, il quale, già vincolante per i dipendenti, fa salvo, espressamente, il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, con I‘obbligo per il dipendente di astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’amministrazione.

Con riferimento alla lettera I) dello stesso articolo 15, si specifica che il dovere di discrezione e riservatezza non sia da intendersi in assoluto, ma con riferimento alle funzioni e alle attività svolte in servizio. SuI divieto di comunicare in qualunque forma ad una persona non qualificata, documenti e informazioni delle quali I’appartenente alla C.R.I. venga a conoscenza in occasione delle sue funzioni e del suo divieto di renderli pubblici, esso rientra nel generale principio di riservatezza che circonda gli atti intemi di una pubblica amministrazione.

Nel quadro dell’articolo analizzato, la lettera m), la cui rubrica “Denunce”, tale articolo intende incoraggiare le informazioni interne all’ Amministrazione nell’ottica della tutela della dignità della stessa, con particolare riferimento al rispetto della disciplina interna, ma non anche privilegiare una sostituzione degli organi interni agli organi di giustizia ordinaria. Con lo specifico riferimento a “denunce” e “ad ogni tipo di segnalazione”, l’articolo non intende sindacare su condotte potenzialmente ricadenti nell’ ambito della responsabilità penale, amministrativa e contabile, la cui segnalazione/denuncia non è limitata, ma anzi doverosa, così come il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancito dall’art 24 Cost.. L’astensione da dichiarazioni diffamatorie è finalizzata alla tutela delI’immagine della C.R.I.